STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede) E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Associazione del Terzo Settore denominata:

TANTA STRADA IN CAMPER CLUB A.P.S.

rappresentata dal logo sotto riportato e da tutte le sue possibili combinazioni

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale. L’associazione ha sede legale in via Pian di Sco, 4 nel comune di Roma.

ART. 2 (Statuto) L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Eventuali regolamenti interni, che meglio disciplinino il suo funzionamento, potranno essere redatti dal consiglio direttivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci.

ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività) L'associazione esercita – sul territorio italiano ed estero - in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all’art. 5 D. Lgs 117/2017 lettere “f”, ”i” e “k”, intendendo operare nel settore del Turismo Sociale inteso come momento d’incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città e regioni diverse. A tal fine l’attività istituzionale dell’Associazione sarà quella di:

- Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

- Organizzare e gestire, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo al fine di promuovere la coesione, la formazione e l’aggregazione sociale dei propri soci e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;

- Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo;

- Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla;

- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo dei soci e dell'Associazione;

- Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.

- Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;

- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali , per aiuti umanitari e benefici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici dei soci. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.

ART. 6 (Soci) Sono soci dell’associazione le persone fisiche, di età superiore a 18 anni, o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci) I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa prevista
  • denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, tenendo una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell’associazione o degli altri soci;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione ed è regolata dal disposto del titolo III del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio) La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o mancato rinnovo della quota associativa annuale. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio. Il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera.

ART. 10 (Gli organi sociali) Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo (organo di amministrazione)
  • Presidente

ART. 11 (L’assemblea ) L’assemblea è composta dai soci dell’associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio o da un familiare convivente purché maggiorenne, anche di altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire, con i mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, al recapito risultante dal libro dei soci. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’assemblea) L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • elegge i membri del consiglio direttivo;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 (Assemblea straordinaria) L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto o scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio, con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 15 (Consiglio direttivo) Il consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri soci o familiari conviventi, purché maggiorenni. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • nomina figure coadiuvanti le attività amministrative come, a puro titolo di esempio, il tesoriere o il segretario, stabilendone le mansioni, purché non in contrasto con il disposto dello statuto;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione dei soci,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell’associazione è il presidente del consiglio direttivo.

ART. 16 (Il presidente) Il presidente è eletto dall’assemblea  a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività compiuta. Il vicepresidente (se nominato) sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Libri sociali) L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 18 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni) I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio) Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22 (Convenzioni) Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 23 (Personale retribuito) L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 24 (Responsabilità dell’associazione) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 25 (Assicurazione dell’associazione) L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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